Realizzare un soppalco nella propria abitazione è la giusta soluzione per chi volesse recuperare parte del proprio appartamento non utilizzato.
Dal punto di vista concettuale dunque esso offre la possibilità di aumentare la superficie utile di un appartamento. Se concettualmente tale procedimento è giusto ed attuabile, non sempre la normativa vigente consente la sua realizzazione. I regolamenti sono più o meno restrittivi in quanto in primo piano c’è sempre la salubrità degli individui e la effettiva abitabilità nel nuovo spazio realizzato.
Se la casa è dunque piccola ed i soffitti sono alti possiamo progettare lo sviluppo delle stanze procedendo in verticale.
Come esposto prima possiamo iniziare a valutare questa ipotesi se e solo se il regolamento edilizio della propria città prevede tale operazione e rispettarne i valori predisposti. Quindi bisogna procedere a norma di legge onde rischiare multe salate e l’abbattimento della struttura.
La normativa varia dunque da comune a comune e soprattutto in base alla sua struttura.
Esistono soppalchi fissi o d’arredo removibili all’occorrenza ma per entrambe ci si deve sottoporre ad alcune norme igieniche ed edilizie.
Le informazioni principali che accomunano quasi tutti i regolamenti, per la progettazione e realizzazione di un soppalco, sono quelle relative al testo unico delle leggi sanitarie:R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, pubblicato in s.o. G.U. n. 186 del 9-8-1934 e le sue successive modifiche con il D.M. 5 Luglio 1975: Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione (G.U. n. 190 del 18 Luglio 1975).
Le norme di questo ultimo D.M si applicano a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di destinazione d’uso.
Realizzare un soppalco
Art. 1 – L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montanti al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m. 2,55.
Art. 3 – Ferma restando l’altezza minima interna di m. 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all’art. 1, l’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone.
Art. 5 – Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani – scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso. Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Per gli edifici compresi nell’edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l’adozione di dimensione unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
Art. 6 – Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
È comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Come espresso prima è necessario consultare il regolamento edilizio della propria città prima di poter chiedere l’autorizzazione per la costruzione di un soppalco.