Realizzare pensiline e tettoie nel comune di Roma

Vista l’enorme difficoltà nell’orientarsi tra le norme edilizie che riguardano in particolar modo i titoli edilizi, il Comune di Roma, con la circolare del Dipartimento dell’Urbanistica numero 19137 del 09//03/2012, ha cercato di riassumere e catalogare gli interventi edilizi principali, specificando i titoli edilizi necessari, e chiarendo lo strumento urbanistico da adottare a seconda dei casi.
Il punto di partenza in ogni caso, deve essere il PRG.
Dopo aver verificato il sistema insediativo ed il tessuto di appartenenza dell’unità immobiliare oggetto di ricerca, occorre controllare se sono ammesse le categorie di intervento edilizio RC ed RE2.
Il PRG divide in questo modo le categorie di intervento:
Premessa da piano regolatore:
Piano Regolatore Generale- Norme Tecniche di Attuazione

Art.9. Categorie di intervento urbanistico e edilizio
1.In coerenza con la vigente normativa, le principali categorie di intervento urbanistico-edilizio – raggruppate sotto le categorie generali di Recupero edilizio, Nuova costruzione, Trasformazioni urbanistiche – sono così individuate:
RECUPERO EDILIZIO
a) Manutenzione ordinaria
b) Manutenzione straordinaria
c) Restauro e risanamento conservativo RC
d) Ristrutturazione edilizia RE

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (RC)
Ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett.c del DPR 380/01, sono interventi di restauro e risanamento conservativo (RC) gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio ed ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino, ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo stesso.

Circolare Comune di Roma prot. 19137 del 09//03/2012
Tratto da:
ROMA CAPITALE – MUNICIPIO ROMA IX – URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
INTERVENTI EDILIZI, NORME, PROCEDURE, MODULISTICA, SANZIONI

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO (RC) SUBORDINATI A S.C.I.A.:
…………………..
16.realizzazione di pensiline in corrispondenza di porte e/o finestre, con aggetto di norma non superiore a m. 1.20, funzionali al riparo degli agenti atmosferici.

INTERVENTI DI (RE) – SOTTOCATEGORIA RE2 SUBORDINATI ANCHE A D.I.A.:
Ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett.c del DPR 380/01, sono interventi di RE2 quegli interventi che comportano anche aumento di SUL delle unità immobiliari, con modificazioni del Volume costruito (Vc), della sagoma e dell’aspetto esteriore degli edifici, quali:
………….
7. realizzazione di portici, tettoie e volumi tecnici (questi ultimi se di altezza utile non superiore a m. 2.40 ed emergenti dall’estradosso del solaio di copertura) tali da non configurarsi come interventi di nuova costruzione (AMP – art. 9 comma 6 N.T.A. del P.R.G.);
8. pensiline, se eccedenti i limiti di cui al punto 16 sopra citato.

Il Tar del Lazio con la sentenza 9228 del 29/10/2013, toglie ogni dubbio decidendo che tutti gli interventi, di qualsiasi natura, necessitano di titolo edilizio.

Realizza una tettoia a ridosso del muro perimetrale, un barbecue prefabbricato e box metallico adibito a cuccia per il cane. Serve titolo edilizio abilitativo.
Per il Tar Lazio si devono intendere costruzioni, e quindi soggette a concessione, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale.

Martedì 31 Dicembre 2013, 0.16

T.A.R. sez. I Roma , Lazio
Data:
29/10/2013
Numero:
9228

Classificazione

EDILIZIA E URBANISTICA – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – – necessità
EDILIZIA E URBANISTICA – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – – costruzione: nozione agli effetti dell’obbligo delle concessioni

Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Necessità – Per la realizzazione di una tettoia dalle dimensioni e struttura notevole e per l’idoneità della stessa ad un uso stabile e ripetuto nel tempo di copertura della terrazza.
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Costruzione: nozione agli effetti dell’obbligo delle concessioni – Precarietà di una costruzione – Prescinde dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data al manufatto dal costruttore.

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5241 del 2007, proposto da:
Hu. Ch. e Gu. Xu., rappresentati e difesi dagli avv. Francesca
Oliveti, Vincenzo Moriconi, con domicilio eletto presso Francesca
Oliveti in Roma, via Cunfida, 20;
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso per legge dagli avv. Giorgio Lesti, Luigi D’Ottavi,
domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 357 del 6 febbraio 2007 con cui
il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi
indicate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune Di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott.
Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto
FATTO e DIRITTO

Premesso che con il provvedimento impugnato il Comune di Roma ha ingiunto agli odierni ricorrenti , in qualità di proprietari responsabili, la demolizione delle opere abusive realizzate nel giardino dell’immobile di loro proprietà sito in Roma via Silvestro De Nardis e consistenti in una tettoia a ridosso del muro perimetrale, di un barbecue prefabbricato e box metallico adibito a cuccia per il cane;

Considerato che i ricorrenti , con il gravame, assumono che per la tettoia sarebbe stata rilasciata concessione in sanatoria n. 298093 del 30.4.2003, e che invece per gli altri manufatti non sarebbe stato necessario alcun titolo abilitativo in quanto elementi prefabbricati, facilmente rimovibili;

Premesso che va disposto preliminarmente lo stralcio della documentazione depositata tardivamente in data 3 luglio 2013;

Ritenuto nel merito che il ricorso è infondato e va rigettato;

Ritenuto infatti che la tettoia di cui al provvedimento impugnato non è compresa fra gli abusi edilizi di cui alla domanda di sanatoria n. 96663 del 1987, cui si riferisce il provvedimento di concessione in sanatoria menzionato dai ricorrenti; e che , in relazione alla medesima, non è stato allegato alcun altro titolo abilitativo in sanatoria;

Ritenuto che , come emerge dalla documentazione in atti , il manufatto realizzato dai ricorrenti per struttura e dimensioni, e in ragione della copertura realizzata, e perché sorretto da pali orizzontali imbullonati alle parti in muratura e alla terrazza, non è riconducibile alla nozione di pergolato, si presta ad uso stabile e ripetuto nel tempo di copertura della terrazza e necessitava quindi di titolo abilitativo;

Ritenuto, quanto agli ulteriori manufatti prefabbricati, che la realizzazione di una struttura in prefabbricato integra una nuova costruzione e, in quanto tale, richiede, quale titolo edilizio abilitativo, il permesso di costruire, nella specie mancante, atteso che la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico ma temporalmente limitato del bene. Infatti, ai fini della ricorrenza del requisito della precarietà di una costruzione, che esclude la necessità del rilascio di un titolo edilizio, si deve prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data al manufatto dal costruttore e si deve, invece, valutare l’opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale, con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso è infondato e va rigettato; e che le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate in complessivi euro 2000,00 ,( duemila) oltre accessori come per legge;
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida come in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 OTT. 2013.

Fonte: http://www.studiolegaletrapani.it

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