Il Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/2001), all’articolo 3, che si intitola proprio Definizioni degli interventi edilizi, comma 1, così descrive i vari interventi che si possono realizzare in edilizia:
a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. (…)
e) interventi di nuova costruziona, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. (…)
f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Queste definizioni sono fondamentali perché, nel momento in cui si intendano intraprendere dei lavori edili, a seconda del tipo di intervento, sarà necessario effettuare un certo tipo di richiesta o di comunicazione.
Per i lavori di manutenzione ordinaria è sufficiente che, l’avente diritto, presenti una Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.), su apposita modulistica predisposta da Comune.
Per quelli di manutenzione straordinaria, che però non prevedano interventi sulle strutture, modifiche della destinazione d’uso o del numero di unità immobiliari, è invece richiesto che la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata(C.I.L.A.).
Sarà quindi necessario l’intervento di un tecnico abilitato che asseveri, appunto, mediante un’apposita relazione, che l’intervento è conforme a tutte le normative vigenti in materia e alleghi gli elaborati di progetto che lo descrivano. Nel caso in cui l’intervento di manutenzione straordinaria non sia tra quelli per i quali è sufficiente una Cila, bisognerà invece presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
La Scia è richiesta anche per interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Tale procedura è stata introdotta di fatto in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ma, quest’ultima, continua in realtà ad esistere, in virtù dell’autonomia legislativa di Regioni e Comuni, che prevedono procedure diverse.
Per questo motivo, molte amministrazioni comunali richiedono ancora la Dia per interventi come il cambio di destinazione d’uso o la demolizione e ricostruzione, con sagoma e volume diverse dall’esistente.In alcuni casi è richiesta anche per interventi di ampliamento o sopraelevazione (quindi, di fatto nuove costruzioni), se disciplinati da piani urbanistici attuativi o in attuazione del Piano Casa.
Il Permesso di Costruire, infine, va richiesto per interventi edilizi “pesanti”, come nuove costruzioni o ristrutturazione urbanistica.