PONTEGGIO COME PROTEZIONE PER LAVORI SU COPERTURA

A fronte di numerose richieste di interpretazione di natura tecnica di alcuni articoli del DLgs 81/2008 e successive modifiche, concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una circolare interpretativa che mira a chiarire alcuni aspetti. Datata 27 agosto 2010, la circolare, tra gli altri, fornisce precisazioni in merito all’utilizzo dei ponteggi come sistemi di protezione per i lavoratori che non operano dal ponteggio ma utilizzano quest’ultimo come sistema anticaduta per i lavori sulle coperture. E’ possibile l’impiego dei ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio? Cosa significa redigere idoneo calcolo?
Le case costruttrici di ponteggi possono commercializzare i loro prodotti solo in seguito al rilascio da parte del MLPS (ministero del lavoro e delle politiche sociali) dell’autorizzazione ministeriale (libretto)

“L’utilizzo del ponteggio – spiega Nicola Turri, Ingegnere di Polistudio SpA, – è sottoposto ad autorizzazione ministeriale mediante il rilascio dell’apposito libretto. Tale autorizzazione riporta  una serie di configurazioni per le quali l’opera è ritenuta idonea e per le quali non si rende necessario specifico progetto.

E’ possibile l’impiego dei ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio?

“In base alla circolare ministeriale, il ponteggio inteso come sistema di protezione collettiva da preferire rispetto a un sistema di protezione individuale può essere utilizzato a patto che venga redatto idoneo calcolo perché tra le configurazioni contenute nell’autorizzazione non è contemplata la soluzione che vede il ponteggio utilizzato contro il rischio delle cadute dall’alto per i lavoratori che operano sulla copertura.”

Cosa significa redigere idoneo calcolo?

“E’ possibile, recita la circolare, l’impiego di ponteggi di cui l’art 131 previo specifico progetto eseguito ai sensi dell’articolo 133 come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio. Ogni volta che il ponteggio viene utilizzato come “parapetto sommitale” per i lavori che si svolgono in copertura va redatto uno specifico progetto. Ad oggi serve un tecnico abilitato, un ingegnere o un architetto che svolga un calcolo per la nuova configurazione, Si auspica che le case produttrici rivedano gli schemi previsti dalle autorizzazioni ministeriali provvedendo ad inserire anche quest’ultima configurazione.”

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