Fonte: http://www.acca.it/
In base ad un orientamento generale, la realizzazione di una veranda sarebbe subordinata al rilascio del permesso di costruire, ma il Consiglio di Stato ha chiarito che non è così.
Nel caso in esame, in seguito all’installazione di una veranda non ancorata a pavimento, ma realizzata con pannelli posti su binari di scorrimento, interviene il Comune che chiede la sospensione e demolizione dei lavori. In particolare, la struttura in oggetto è costituita da due pali dello spessore di 8,50 cm x 11,50 cm poggiati sul pavimento del terrazzo a livello e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in PVC della superficie di 15 mq, dell’altezza variabile da 2,80 m a 2,10 m, ancorata al sovrastante balcone e munita di una copertura rigida di 4 m² a riparo del telo retraibile.
Respinto il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale, che conferma quanto deciso dal Comune, interviene il Consiglio di Stato pronunciandosi definitivamente sull’appello con Sentenza 11 aprile 2014, n. 1777.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di primo grado considerando la realizzazione della veranda come unsemplice intervento di arredo esterno con la funzione di riparo e protezione, rientrante nell’attività diedilizia libera.
Questa struttura non necessita la richiesta del permesso di costruire in quanto non comporta un aumento di volumetria o superficie coperta e non modifica la destinazione d’uso degli spazi, né del prospetto o della sagoma edilizia.
La struttura deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile, per l’assenza di tamponature verticali, per cui non è necessario nessun titolo abilitativo.