Sono stati allentati i requisiti previsti dalla L.R. 13/2009: ridotte le altezze minime interne a autorizzate anche le sopraelevazioni.
La L.R. Lazio 13/08/2011, n. 10, con la quale, tra l’altro,sono state rinnovate ed ampliate le disposizioni regionali sul Piano Casa, ha anche introdotto importanti modifiche alla L.R. 16/04/2009, n. 13, recante «Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti».
Viene in primo luogo ampliata la definizione di «sottotetto», in precedenza limitata ai volumi sovrastanti l’ultimo piano, compresi nella sagoma di copertura e non computati come volumi residenziali, ed ora ampliata anche ai «… volumi sottostanti la copertura a falda degli edifici, anche se già computati nel volume residenziale, qualora siano suscettibili di una divisione mediante la realizzazione di un solaio intermedio che assicuri il rispetto delle altezze minime …».
Quanto alle condizioni per poter realizzare il recupero a fini abitativi, è stato ridotto il requisito dell’altezza media interna netta, che deve ora essere fissata in 2 metri, in luogo del precedente limite fissato a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio e per gli edifici siti in territori montani. Ai fini del raggiungimento dell’altezza minima è inoltre ora consentita anche la sopraelevazione dell’ultimo solaio, a condizione che siano comunque rispettate le altezze previste dai regolamenti edilizi.
Salva diversa interpretazione che potrà essere data con documenti di prassi amministrativa, si segnala infine che la legge sui sottotetti 13/2009, come modificata dalla legge 10/2011, continua ad applicarsi unicamente ai sottotetti esistenti alla data della originaria entrata in vigore (06/05/2009).