Vinto ricorso contro Avviso di Accertamento da parte dell’Agenzia del Territorio (Roma)

Con Sentenza N. 17263/10/15 da parte della Commissione Tributaria di Roma, Sezione n. 10; è stato accolto il ricorso presentato contro L’Agenzia del Territorio di Roma,  che ha inviato in tutto il territorio gli avvisi di accertamento catastale per la revisione del classamento delle unità immobiliari.

Importante vittoria per tutti i cittadini che si sono visti recapitare a casa la lettera di notifica da parte dell’Agenzia del Territorio.

Si riportano alcuni passi del ricorso:

“COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA

RICORSO

Con istanza di trattazione in pubblica udienza

Per sig. ……………. nato a Roma il ………….. residente in …………………. Roma rappresentato e difeso dall’avvocato ……………………………………………………, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma a ……………………………., giusta procura estesa in calce al presente atto

CONTRO

Agenzia delle EntrateTerritorio – Ufficio Provinciale di Roma in persona del legale rappresentante p.t con sede in Viale Antonio Ciamarra 39

E NEI CONFRONTI

Roma Capitale in persona del Sindaco p.t. in carica Piazza Campidoglio 1, Roma

PER l’ANNULLAMENTO

– Dell’atto di nuova determinazione catastale di classamento e rendita catastale n. …………………………  notificato il 24/1/2014 con avviso di accertamento n. ………………………………. relativamente all’immobile sito in Via …………………….. distinto in catasto al Foglio …part. …sub. ….di proprietà del ricorrente che da A/10 classe 4^ Rendita € 5.802,39 era portato in A/10 classe 7^ Rendita € 9.146,45.

DIRITTO

Violazione dell’art.3 L.241/90 sotto il profilo di difetto di motivazione – violazione art. 7 L. 212/2000

Riferiva l’Ufficio, con motivazione stereotipata e servendosi di uno specchietto in cui riportava valori di origine sconosciuta, che nella microzona 1 “Centro Storico”, in cui è inserito l’immobile, si era rilevato uno scostamento dell’ 2,21.

In alcun modo è possibile ricostruire l’iter logico svolto dall’Amministrazione, nulla di concreto l’Ufficio ha infatti detto e/o allegato affinché lo scrivente contribuente potesse verificare la fondatezza dei valori assunti a base del calcolo .

Vien dunque da chiedersi dove e come si siano reperiti i valori posti a base del calcolo che ha dato luogo al (presunto) scostamento di mercato.

Oltretutto l’Ufficio non ha dato alcun conto del semestre di riferimento, da cui ha tratto i valori di mercato e medi, né del loro aggiornamento, cosa di importanza vitale considerando il baratro in cui i valori immobiliari stanno precipitando di semestre in semestre; né ha dato conto di come ha calcolato i valori medi e/o di aver considerato che comunque – ed è particolare di non poco conto – i valori di mercato OMI sono forniti per metri quadrati mentre l’unità di misura a fini catastali è espressa in vani catastali.

Il destinatario dell’atto è così posto nell’impossibilità di difendersi.

Né certo l’Ufficio può pensare di rimediare depositando tutto ciò in corso di procedimento perché – a parte la opposizione di tardività e decadenza che in tal senso sin d’ora si formula – è principio di diritto ormai felicemente e civilmente affermato che l’iter logico-giuridico debba esser ricostruibile già dalla motivazione del provvedimento, costituendo presupposto per accedere con cognizione di causa alla tutela giudiziaria, non certo conseguenza di questa………..”

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