L. 22 maggio 2010, n. 73
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali
internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 2010, n. 120.
omissis
Art. 5 Attività edilizia libera (*)
1. L’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è
sostituito dal seguente:
«Art. 6. (L). – (Attività edilizia libera). – 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché
delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche
per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione
comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi
compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non
riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità
immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che
siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico
comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio
degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei
lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e,
limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi
dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione
tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di
un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza
con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i
lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e
che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi
previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale
nel termine di cui all’ articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori
rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali
è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel
rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della
relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione
pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui
ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a
vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’
articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
omissis