Accertamento di conformità

L’Accertamento di conformità è una procedura di regolarizzazione urbanistica ed edilizia prevista dal D.p.r. 380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dalla successivaLegge Regionale del Lazio n. 15 del 2008, che ne ha rivisto soprattutto il regime sanzionatorio.

E’ applicabile su interventi di nuova costruzione, o su lavori di ampliamento e/o di ristrutturazione di edifici esistenti, eseguiti in assenza del titolo abilitativo, oppure in totale difformità o con variazioni essenziali da quello rilasciato, sia che si tratti di permesso di costruire che di denuncia di inizio attività.

Il proprietario dell’immobile oppure il responsabile dell’abuso possono far richiesta all’Ufficio Tecnico Comunale per ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria oppure presentare una denuncia di inizio attività in sanatoria, soltanto se l’intervento edilizio è stato eseguito in piena conformità sia alla disciplina urbanistico edilizia vigente al momento di realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda di sanatoria (doppia conformità).

La domanda della pratica di accertamento di conformità deve essere corredata almeno dai seguenti documenti:

  • gli elaborati grafici che riportanoo la situazione ante operam e lo stato dei luoghi dell’immobile oggetto dei lavori;
  • una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato che dichiari la conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistico edilizia;
  • eventuali nulla osta o pareri degli enti preposti ai vincoli.

La richiesta del permesso di costruire in sanatoria ovvero dell’attestazione di conformità in sanatoria, oltre a dover essere accompagnati dagli elaborati e dalla relazione di un professionista abilitato che ne certifichi la conformità, sono subordinati al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, delle sanzioni riportate nell’art.22 della sopracitata legge regionale.

Su tale richiesta di sanatoria il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dalla data del protocollo della domanda, decorsa la quale la richiesta si intende rifiutata (silenzio – rifiuto).

Il rilascio del permesso di costruire e dell’attestazione di conformità in sanatoria sono inoltre subordinati al pagamento del contributo raffrontato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, se dovuti. Per i casi di difformità parziale, il contributo viene calcolato per la parte di opera difforme.

http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf/Ricconsiglio/FA4770DF40F4D876C125749E002FE5AF

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