attività edilizia totalmente libera (A.E.L.):
si tratta degli interventi edilizi per i
quali non è richiesto alcun titolo abilitativo ne è prevista alcuna specifica
comunicazione; la relativa disciplina e dettata da|l’art. 6, comma 1, T.U.E.;
attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori (C.I.L.): si tratta degli
interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa
comunicazione de||’inizio lavori; la relativa disciplina è dettata da|l’art. 6,
comma 2, lett. b), C), d) ed e) T.U.E.;
attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.):
si tratta degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma
previa comunicazione del|’inizio lavori corredata da una relazione tecnica e
dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato; la relativa
disciplina è dettata da||’art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4) T,U.E.;
attività edilizia soqqetta a permesso di costruire (P.d.C.):
si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati a|l’art. 10 T.U.E. (interventi di nuova
costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e
che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della
sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone omogenee
A, mutamento di destinazione d’uso); la relativa disciplina è dettata dagli
articoli da 10 a 21 del T.U.E.;
attività edilizia soqqetta a denuncia di inizio attività (D.I.A.):
si tratta degli interventi edilizi di cui all’art. 22, comma 3, T.U.E. per i quali, in base alla
normativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in alternativa al
permesso di costruire. Ciò implica che la D.I.A. debba anche mutuare alcune
delle caratteristiche proprie del permesso che sono chiamate a sostituire: a)
|’efficacia temporale; b) |’obbligo di comunicare inizio e fine dei lavori; c)
l’onerosita, nei termini specificati dalla legge; d) il regime della vigilanza e
delle sanzioni connesse alla realizzazione degli interventi così assentiti. La
relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 – a meno dei commi 1 e 2 – e 23 del
T.U.E. nonché dal|’art. 5, comma 2, lett c, D.L. 70/2011;
attività edilizia soqqetta a seqnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.):
si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività
edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio
lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di Costruire; la relativa
disciplina è dettata dall’ art. 22 comma 1 e comma 2, da||’art. 23 (fatto salvo
che i lavori possono aver inizio subito dopo |’avvenuto deposito), da|l’art. 137
del T.U.E., nonché da||’ait. 5, comma 2, lett b) e lett C), D.L. 70/2011.
http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/stories/uo_permessi/circolare-esplicativa09032012.pdf
Buongiorno, se possibile e può interessare, vorrei evidenziare un sito che ho trovato, dove è riportato un elenco con i titoli abilitativi da richiedere per ogni lavorazione da fare, aggiornato all’ultimo DL 69/2013 (decreto del fare).
L’indirizzo è qui: http://www.competenzerup.it/start/index.php/it-IT/edilizia-prontuario-titoli-abilitativi
Sembra abbastanza completo e … approfondito. Spero solo sia anche corretto, vista la confusione e l’interpretazione che ognuno fa delle tante e complicate norme in materia.
Ottimo Sito ,ovviamente non bisogna considerarlo come unico vangelo ,