Interventi edilizi- differenza tra CIL / CILA / SCIA / DIA / PDC

attività edilizia totalmente libera (A.E.L.):

si tratta degli interventi edilizi per i

quali non è richiesto alcun titolo abilitativo ne è prevista alcuna specifica

comunicazione; la relativa disciplina e dettata da|l’art. 6, comma 1, T.U.E.;

attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori (C.I.L.): si tratta degli

interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa

comunicazione de||’inizio lavori; la relativa disciplina è dettata da|l’art. 6,

comma 2, lett. b), C), d) ed e) T.U.E.;

attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.):

si tratta degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma

previa comunicazione del|’inizio lavori corredata da una relazione tecnica e

dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato; la relativa

disciplina è dettata da||’art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4) T,U.E.;

attività edilizia soqqetta a permesso di costruire (P.d.C.):

si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati a|l’art. 10 T.U.E. (interventi di nuova

costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che

portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e

che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della

sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone omogenee

A, mutamento di destinazione d’uso); la relativa disciplina è dettata dagli

articoli da 10 a 21 del T.U.E.;

attività edilizia soqqetta a denuncia di inizio attività (D.I.A.):

si tratta degli interventi edilizi di cui all’art. 22, comma 3, T.U.E. per i quali, in base alla

normativa statale o regionale, si può ricorrere alla D.I.A. in alternativa al

permesso di costruire. Ciò implica che la D.I.A. debba anche mutuare alcune

delle caratteristiche proprie del permesso che sono chiamate a sostituire: a)

|’efficacia temporale; b) |’obbligo di comunicare inizio e fine dei lavori; c)

l’onerosita, nei termini specificati dalla legge; d) il regime della vigilanza e

delle sanzioni connesse alla realizzazione degli interventi così assentiti. La

relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 – a meno dei commi 1 e 2 – e 23 del

T.U.E. nonché dal|’art. 5, comma 2, lett c, D.L. 70/2011;

attività edilizia soqqetta a seqnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.):

si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività

edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio

lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di Costruire; la relativa

disciplina è dettata dall’ art. 22 comma 1 e comma 2, da||’art. 23 (fatto salvo

che i lavori possono aver inizio subito dopo |’avvenuto deposito), da|l’art. 137

del T.U.E., nonché da||’ait. 5, comma 2, lett b) e lett C), D.L. 70/2011.

 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/stories/uo_permessi/circolare-esplicativa09032012.pdf

2 risposte a “Interventi edilizi- differenza tra CIL / CILA / SCIA / DIA / PDC

  1. Buongiorno, se possibile e può interessare, vorrei evidenziare un sito che ho trovato, dove è riportato un elenco con i titoli abilitativi da richiedere per ogni lavorazione da fare, aggiornato all’ultimo DL 69/2013 (decreto del fare).
    L’indirizzo è qui: http://www.competenzerup.it/start/index.php/it-IT/edilizia-prontuario-titoli-abilitativi
    Sembra abbastanza completo e … approfondito. Spero solo sia anche corretto, vista la confusione e l’interpretazione che ognuno fa delle tante e complicate norme in materia.

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