Per effetto della recente legge di stabilità per tutto il 2015 chi vorrà ristrutturare casa o effettuare interventi finalizzati al risparmio energetico potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Governo.
Le detrazioni, infatti, sono state tutte prorogate e con le stesse percentuali in vigore lo scorso anno: 50% per le ristrutturazioni edilizie e 65% per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus).
Prorogate fino al 31 dicembre 2015 anche le detrazioni del 65% per i lavori di prevenzione antisismica su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Dal 2016 si scenderà al 36% con un tetto di spesa di 48 mila euro.
La finalità di questi incentivi è chiara: incentivare la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente con ristrutturazioni, messa in sicurezza degli edifici e miglioramento dell’efficienza energetica al fine di rilanciare un settore fortemente in crisi.
Bonus per ristrutturazione edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che godono delle detrazioni fiscali si distinguono in due tipi: quelli di manutenzione ordinaria, che riguardano le parti comuni condominiali (ad es. sostituzione integrale o parziale di pavimenti, rivestimento e tinteggiatura delle pareti esterne o interne, ecc.), e quelli di manutenzione straordinaria realizzati su singole abitazioni.
Tra questi ultimi rientrano, a titolo di esempio, la realizzazione e il miglioramento dei servizi igienici, l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, il rifacimento o costruzione di scale interne, la realizzazione di una nuova pavimentazione esterna, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta o cancellate, la sostituzione o riparazione con innovazioni della caldaia esistente, la sostituzione dell’impianto elettrico o integrazione per la messa a norma, ecc.
Ricordiamo che dal 2016 si passerà al 36% con un tetto di 48 mila euro. Per sapere chi può beneficiarne e come, leggi questo articolo: “Ristrutturazioni edilizie: come fruire delle agevolazioni”.
Bonus per riqualificazione energetica
Tra gli interventi di riqualificazione energetica che beneficiano della detrazione rientrano, a titolo di esempio, le opere finalizzate al miglioramento termico (finestre, coibentazioni, pavimenti …), l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nonché di impianti di climatizzazione con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, ecc.
Per conoscere il limite massimo della detrazione, le spese ammesse e la documentazione da produrre per fruire della detrazione, leggi questo articolo: “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico“.
Bonus mobili
Prorogato fino al 31 dicembre 2015 anche il bonus mobili (nel 2016 tale agevolazione non sarà più prevista). In pratica il fisco ci offre la possibilità di recuperare in 10 anni il 50% della spesa sostenuta, entro un massimo di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili (armadi, letti, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, cucine, mobili per il bagno, materassi, lampadari, appliques, ecc.) ed elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, forni a microonde, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento, ecc.) destinati ad arredare la casa oggetto di ristrutturazione.
A tal fine non è necessario fare grandi ristrutturazioni, ma è sufficiente ad esempio aver installato un corrimano o sostituito la serratura della porta blindata. L’importante è che le spese siano correttamente documentate con fattura e bonifico.
Per ulteriori dettagli ti consigliamo la lettura di questo articolo “Bonus mobili: tutto quello che c’è da sapere per averne diritto”.
Modalità di pagamento
Per fruire delle agevolazioni i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico “parlante” dal beneficiario della detrazione, oppure tramite carta di credito o di debito (bancomat). Non sono agevolabili i beni pagati in contanti oppure con assegno.
Il bonifico si definisce “parlante” in quanto evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore. Sui bonifici parlanti la ritenuta operate da banche e Poste passa dal 4% all’8%. Si tratta di una ritenuta che gli istituti devono applicare al momento del pagamento dei bonifici a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
In caso di pagamento con carta di credito o bancomat, occorre farsi rilasciare scontrino fiscale riportante l’indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato e, preferibilmente, il codice fiscale dell’acquirente.
Ricordiamo, infine, che per la detrazione fa fede la data del bonifico e non la data della fattura né la data in cui cominciano i lavori.
Chi può fruire della detrazione
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- soci delle societa semplici
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
Per quali lavori spettano le detrazioni
I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono elencati qui di seguito. L’aspetto importante è legato alla necessità di una pratica edilizia per la lettera A. La lettera B è riservata ai condomini. Le lettere da C a I non hanno bisogno di una pratica edilizia, ma sono molto specifici.
- A. quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
- B. quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
- C. gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell’articolo 3 del Dpr 380/2001 e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione delle spese sostenute per questi interventi è stata introdotta dal decreto legge n. 201/2011.
- D. gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
- E. i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
- F. gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilita interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, e prevista la detrazione Irpef del 19%
- G. gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non da diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).Tra le opere agevolabili rientrano:
- l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
- il montaggio di vetri anti-infortunio
- l’installazione del corrimano
- H. interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione e applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
- porte blindate o rinforzate
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche
- tapparelle metalliche con bloccaggi
- vetri antisfondamento
- casseforti a muro
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline
- I. gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita immobiliari. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Altre spese ammesse all’agevolazione
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione e possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
- le spese per l’acquisto dei materiali
- il compenso corrisposto per la relazione di conformita dei lavori alle leggi vigenti
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
- gli oneri di urbanizzazione
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonche agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
I principali tipi di interventi ammessi alla detrazione IRPEF
Gli interventi ammessi sono quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Fonte: http://www.moduli.it